📣 𝐆𝐏𝐒 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨, 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐦𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 ❓​

Docenti con riserva per titolo estero: in caso di mancato riconoscimento, il servizio sarà valutato?

Il docente 👩🏻‍🏫, che rinuncia alla supplenza assegnata da graduatorie GaE o GPS, non potrà ottenere per l’anno scolastico di riferimento incarichi al 30/06 o al 31/08 dalla predette graduatorie ed eventualmente dalle graduatorie di istituito.

In questo periodo di convocazioni sono tanti i quesiti che ci ponente riguardo il titolo estero.

Alcuni quesiti dopo le convocazioni e nomine:

  1. Qualora rifiutassi, perderei il diritto di essere convocata da GPS per tutte le altre mie classi di concorso di inclusione nelle predette graduatorie?
  2. Nel caso io accettassi ed il titolo di sostegno rimanesse in attesa di riconoscimento fino al termine di scadenza del mio contratto, manterrei il punteggio o rischierei di perderlo comunque entro quali termini ?
  3. Esiste un termine di tempo oltre il quale, se non avviene né rigetto e né riconoscimento, io non rischio di perdere il punteggio della mia annualità, oppure se rigettassero il titolo ipotizziamo nel 2025, potrebbero comunque togliermelo magari mentre sto lavorando l’anno successivo su altra CdC ?

Rispondiamo alle tre domande, premettendo che:

il DL n. 44/2023, che disciplina l’inclusione nel secondo elenco aggiuntivo alle GPS prima fascia degli aspiranti inseriti in I fascia con riserva di riconoscimento del titolo estero, sino a quando lo stesso non è riconosciuto, disciplina la costituzione del predetto elenco, la possibilità di assunzione in ruolo successivamente al riconoscimento del titolo, nonché la tipologia di contratti di supplenza da stipulare, ma nulla specifica sulla valutazione del servizio svolto, anche in caso di mancato riconoscimento del titolo (ferma restando la risoluzione del contratto, qualora il titolo non sia riconosciuto nel corso della supplenza);

– come si evince dal quesito, è in possesso di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, per cui è inserita nella I fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo ed anche nel secondo elenco aggiuntivo alle stesse GPS, ove sono collocati appunto gli aspiranti che si trovano nella stessa situazione, i quali:

  • non possono ottenere supplenze dalla predetta prima fascia delle GPS;
  • non hanno potuto partecipare alla procedura straordinaria di assunzione da prima fascia GPS sostegno/elenco aggiuntivo a.s. 2023/24, tuttavia, se collocati in posizione utile, potranno essere assunti in ruolo (sempre ai sensi della predetta procedura straordinaria) l’a.s. successivo al riconoscimento del titolo (gli USR hanno iniziato a pubblicare gli elenchi con gli aventi titolo);
  • possono ottenere supplenze dal secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, stipulando un contratto con clausola risolutiva espressa, legata all’esito del contenzioso, come disposto dal DL 44/2023, secondo cui: se il riconoscimento del titolo avviene nel corso di vigenza del contratto stipulato, questo prosegue sino al termine prefissato (lo stesso dicasi, se nel corso della durata del contratto il Ministero non si pronuncia in merito); se nel corso di vigenza dell’eventuale contratto stipulato i docenti in questione ricevono un provvedimento di mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Fatta questa doverosa premessa, rispondiamo alle 3 domande.

D1. Qualora rifiutassi, perderei il diritto di essere convocata da GPS su tutte le altre mie classi di concorso ovvero AB24, AB25, AC24, AC25 ?

R1. Ricordiamo che, in base alla procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze, l’accettazione dell’incarico è “automatica”, in quanto il sistema soddisfa l’aspirante in base alla preferenze espresse, per cui se indico la sede X e il sistema me l’assegna, ho già accettato. Quanto alla sanzione per rinuncia, è indicata nell’articolo 14/1 dell’OM n. 112/2022, in base al quale la rinuncia alla supplenza conferita o la mancata presa di servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione (in caso di assegnazione entro il 31 agosto, la presa di servizio va effettuata il primo settembre, mentre se avviene dopo la citata data, si deve rispettare il termine indicato oppure contattare la scuola o recarvisi immediatamente) comporta l’impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE/GPS nonché, in caso di esaurimento delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento. Conseguentemente, non potrà eventualmente ottenere supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo, sia dalle GPS che, eventualmente, dalle GI, per l’a.s. 2023/24 (potrà ottenere dalle predette GI solo supplenze temporanee).

 Nel caso io accettassi ed il titolo di sostegno rimanesse in attesa di riconoscimento fino al  termine di scadenza del mio contratto, manterrei il punteggio o rischierei di perderlo comunque entro quali termini ?

R2. Come detto in premessa, il DL 44/23 non specifica nulla al riguardo, tuttavia la creazione del secondo elenco aggiuntivo ha la finalità di permettere agli aspiranti in questione (ossia che si trovano nella situazione sopra indicata) di poter sfruttare il titolo conseguito, almeno per le supplenze (cosa che l’OM 112/2022 non prevede). Pertanto, non riconoscere il servizio svolto, in caso di mancato riconoscimento del titolo estero, andrebbe contro la ratio della stessa disposizione: ti permetto di ottenere la supplenza, arrivi sino alla fine e poi non ti riconosco il servizio svolto? Se così fosse, gli aspiranti avrebbero anche potuto optare di non concorrere per le supplenze su sostegno. Pertanto, riteniamo che, anche in caso di mancato riconoscimento del titolo (dopo aver svolto l’intera supplenza) e non solo di mancata emanazione del relativo provvedimento, il servizio sarà valutato [e non si perderà alcun punteggio, anche perché gli aspiranti, sebbene non specializzati, sono comunque in possesso del titolo di studio d’accesso al grado di istruzione (vedi nota n. 1290 del 22/07/2020); vero è che non sono ancora specializzati – in Italia – ma è altrettanto vero che sono i primi non specializzati ad essere nominati su sostegno dalla GPS, prima di passare alla seconda fascia, ove sono collocati gli aspiranti non specializzati con tre anni di servizio]. Detto ciò, rispondiamo che, se il Ministero non emana il provvedimento di riconoscimento, entro il termine del contratto, il docente (svolgendo il servizio) avrà riconosciuto il punteggio maturato e non rischia di perderlo (di seguito indicheremo come sarà valutato).

D3. Esiste un termine di tempo oltre il quale, se non avviene né rigetto e né riconoscimento, io non rischio di perdere il punteggio della mia annualità, oppure se rigettassero il titolo ipotizziamo nel 2025, potrebbero comunque togliermelo magari mentre sto lavorando l’anno successivo su altra CdC?

R3. No, il DM 44/2023 non prevede nessun termine al riguardo, ma dispone che gli aspiranti siano iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

Come detto sopra, il servizio prestato sarà valutato, anche in caso di mancato riconoscimento del titolo (fermo restando che il servizio sia stato prestato). Naturalmente, in tal caso, il docente sarà escluso dalle GPS I fascia sostegno e il servizio svolto le sarà valutato nelle altre GPS di inclusione nella maniera seguente: come servizio specifico nelle classi di concorso/posti dello stesso grado di istruzione in cui ha svolto il servizio su sostegno (così, ad esempio, il servizio prestato su sostegno nella secondaria di primo grado sarà valutato come specifico – 12 p. – in tutte le classi di concorso della secondaria di primo grado per cui sono incluso in GPS); come servizio aspecifico nelle classi di concorso/posti di diverso grado di istruzione (così, ad esempio, il servizio prestato su sostegno nella secondaria di primo grado, sarà valutato come aspecifico – p. 6 – nelle eventuali altre GPS di inclusione di diverso grado di istruzione).

Inoltre, sempre in caso di mancato riconoscimento del titolo, qualora il docente raggiungesse tre anni di servizio su posto di sostegno, entro il termine di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS (che avverrà nel corso del 2023/24), potrebbe inserirsi nella seconda fascia delle GPS sostegno, a condizione che i tre anni di servizio siano stati prestati nello stesso grado di istruzione della GPS sostegno per cui si chiede l’inclusione e i requisiti d’accesso restino i medesimi di quelli dell’aggiornamento 2022/24; in tal caso, il servizio prestato, nell’a.s. 2023/24, le sarà valutato 12 punti nella GPS sostegno dello stesso grado di istruzione in cui ha svolto il servizio (lo stesso, inoltre, potrebbe essere valutato 6 punti in eventuali altri GPS di inclusione relative a posti di sostegno di diverso grado di istruzione, rispetto a quello in cui è stato svolto il servizio).

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